

L’Ordine dei Medici Chirughi e Odontoiatri della Provincia di Padova ha pubblicato sul sito una miniguida ad uso dei medici a cura del dottor Riccardo De Gobbi. Una iniziativa interessante che parte dall’obbligo per i responsabili dei Servizi Socio Sanitari di informare l’Autorità Giudiziaria ove sussistano le condizioni di attivazione dell’AdS. Si assume come premessa che il concetto di “responsabile” che non va inteso in senso burocratico-verticistico, ma esteso ad ogni professionista cui sia affidato il progetto assistenziale concernente la persona che abbia perduto parzialmente o totalmente, temporalmente o definitivamente, la propria autonomia: in primis, quindi, il medico di famiglia. Riproduciamo l’intero testo redatto dal dottor Riccardo De Gobbi, scaricabile anche in formato pdf.
Premessa alla lettura
La Legge 6 del 2004 è un provvedimento di alto profilo etico che intende fornire a
persone incapaci, anche solo temporaneamente, di provvedere alla cura della
propria persona e/o dei propri legittimi interessi un concreto sostegno esistenziale
evitando, fin quando possibile,di ricorrere allo strumento della interdizione:questa
ultima,come è noto,tende a cancellare ogni autonomia del soggetto,rendendolo in tutto e
per tutto dipendente dal tutore.
Tra le disposizioni caratterizzanti la legge va ricordato l'obbligo, per i responsabili dei
Servizi Sanitari e Sociali, di informare la Autorità Giudiziaria ove sussistano le
condizioni di attivazione della Amministrazione di Sostegno (art.406).
Va qui precisato che è opinione di insigni esperti che il concetto di "responsabile" non va
inteso in senso burocratico-verticistico, ma va esteso ad ogni professionista cui sia affidato
il progetto assistenziale concernente la persona che abbia perduto parzialmente o
totalmente,temporaneamente o definitivamente, la propria autonomia (in primis,quindi,il
medico di famiglia).
Ricordo,comunque,che numerose Ulss,tra cui la 16, e la Azienda Ospedaliera,stanno
attivando od hanno già attivato,di concerto con Procura e Giudice Tutelare, gli
accorgimenti procedurali che dovrebbero semplificare il compito degli operatori sociosanitari.
Guida alla Applicazione della Legge
La Legge 6 del 2004 ha introdotto la figura dell'Amministratore di Sostegno con la "finalità
di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto od in parte di autonomia(è importante notare che la perdita di autonomia può essere anche soltanto temporanea),nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno, temporaneo o permanente". (Art. 1)
Condizioni necessarie per la nomina dell'Amministratore di sostegno: La persona interessata deve trovarsi nella condizione di impossibilità, sia pure parziale e temporanea di provvedere alle proprie necessità e/o ai propri interessi. (art. 3).
Va sottolineato che il semplice sussistere di tale condizione non comporta né l'obbligo di richiesta né quello di attivazione: essa è quindi un requisito necessario, ma non sufficiente.
Chi può richiedere la istituzione dell'Amministratore di sostegno (Ads)
La istituzione dell'A.d.s. può essere richiesta anzitutto dallo stesso interessato, anche se interdetto o inabilitato (art. 406 C.C.), dal coniuge e dalla persona stabilmente convivente (art. 417 C.C.) dai parenti entro il quarto grado, da strutture sociosanitarie pubbliche o private, dallo stesso Pubblico Ministero.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. Se l'interessato è interdetto o inabilitato, il decreto (di nomina dell'amministratore di sostegno) è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione.
Come avviene la scelta dell'A.d.s.
Il Giudice Tutelare (G.T.) sceglie l'A.d.s. tra le figure proposte dal soggetto che ne richiede la attivazione oppure di propria iniziativa.
Il G.T. preferisce ove possibile la persona designata dall'interessato oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, il genitore, il fratello/sorella, il parente entro il IV° grado. (art. 408).
E' da sottolineare che "non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura od in carico l'interessato".
Effetti della amministrazione di sostegno
"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di sostegno. Il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (art. 409).
Revoca dell'Amministratore di sostegno
Può essere richiesta al G.T. dall'interessato, dallo stesso A.d.s., dal Pubblico Ministero, dal
soggetto che ne ha proposto la istituzione o da uno dei soggetti che ne avevano la facoltà (e quindi anche dal medico ed in particolare dal medico di famiglia).
Va indirizzata al Giudice Tutelare una istanza nella quale va precisato come non sussistano più le condizioni che hanno reso necessaria la nomina dell'A.d.s..
Requisiti minimi da inserire nella istanza di nomina dell'Amministratore di sostegno, rivolta al Giudice Tutelare
1) Generalità del richiedente;
2) Generalità, residenza, domicilio del beneficiario;
3) Sintetica ed aggiornata relazione clinica sulle condizioni fisiche e psichiche del soggetto
interessato, con particolare riguardo alle sue condizioni intellettive e volitive, al suo grado di autonomia, alla sua capacità di prendersi cura della propria salute e dei propri interessi.
Va precisato se le limitazioni di tali funzioni siano parziali o totali, temporanee o
permanenti.
4) Indicazione degli ambiti nei quali si richiede la nomina dell'A.d.s. ed in particolare:
a) cura della persona
e/o b) atti da compiere data la impossibilità del beneficiario di compierli autonomamente
e/o c) gestione dei propri beni o di parte di essi.
Dott. Riccardo De Gobbi
Ringrazio il Prof. Paolo Benciolini per la bibliografia fornitami e per i preziosi suggerimenti
nella stesura di questa mini guida
Risorse:
Progetto Amministratore di Sostegno :: info@progettoads.net
Realizzato da Head&Hands & MediaDesign